Requisito necessario: essere convivente con la persona disabile per la quale si chiede il congedo.
Il congedo straordinario ha una durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa e il fruitore ha diritto all'accredito dei contributi figurativi.
Si ha diritto al congedo straordinario solo ed esclusivamente se sul verbale è scritto: “Ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la Commissione Medica riconosce l'interessato: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (COMMA 3 ART. 3)”
Se il/la disabile è ricoverata/o, NON si ha diritto a fruire del congedo, salvo che i medici della struttura facciano esplicita richiesta scritta di assistenza continua.